Riconosciuto lo stato di calamità naturale a 79 comuni dell’Alta Corsica

Con il decreto ministeriale INTE1637086A del 21 dicembre pubblicato sul Journal Officiel del 23 dicembre a 79 comuni dell’Alta Corsica è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale per le piogge che hanno colpito soprattutto il dipartimento lo scorso fine novembre.

Ecco i comuni che hanno avuto il riconoscimento:

  • Inondazioni e frane del 23 novembre 2016 al 25 novembre 2016: Comuni di Altiani, Barbaggio, Erbajolo, Farinole, Focicchia, Olcani, Olmeta di Tuda, Olmo, Omessa, Piano, La Porta, Prunelli di Casacconi, Quercitello, Rutali, Scata, Valle di Rostino, Vezzani.
  • Inondazioni e frane del 24 novembre 2016:  Comuni di Bustanico, Cambia, Carcheto-Brustico, Carticasi, Castineta, Lano, Lucciana, Monacia d’Orezza, Morosaglia, Nocario, Nonza, Ogliastro, Olmeta di Capocorso, Pie d’Orezza, Pietracorbara, Poggio-d’Oletta , Rusio, Sisco, San Fiorenzo, San Lorenzo, Santa Maria di Lota, Vignale.
  • Inondations e frane dal 24 novembre 2016 al 25 novembre 2016: Comuni di Aghione, Alando, Alzi, Barrettali, Bastia, Biguglia, Borgo, Brando, Canari, Castellare di Mercurio, Crocicchia, Erone, Favalello, Ficaja, Furiani, Gavignano, Ghisoni, Giocatojo, Loreto di Casinca, Luri, Mazzola, Monte, Murato, Oletta, Ortiporio, Patrimonio, Pianello, Piedicorte di Gaggio, Piedicroce, Piedigriggio, Saliceto, Sant’Andrea di Bozio, San Martino di Lota, Vallecalle.

9 casi sono stati tolti Albertacce, Aleria, Centuri, Lozzi, Pino, Rapaggio, Rogliano, Silvareccio e Sorbo Ocagnano.

Essi saranno riesaminati alla luce di relazioni supplementari che sono stati sollecitati come ha comunicato la Prefettura dell’Alta Corsica.

Principio di compensazione

Con la pubblicazione nel Journal Officiel del decreto ministeriale che riconosce lo stato di calamità naturale, l’assicuratore del proprietario dell’immobile può incorrere in una compensazione per i beni danneggiati (nei limiti della copertura, solo per i prodotti oggetto del contratto “danni materiali”).

Si ricorda che i sinistrati hanno 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in di presentare una stima delle loro perdite dalle loro compagnie di assicurazione e di beneficiare del regime di compensazione introdotto dalla legge N° 82-600 del 13 luglio 1982, e successive modifiche (visibile qui).

Salvo casi di forza maggiore, gli assicuratori hanno l’obbligo di risarcire le persone colpite entro tre mesi dalla data che è stata data la stima dei danni e delle perdite a loro, o se è più tardi, dopo la data di pubblicazione del decreto ministeriale.

Implicazioni finanziarie


Per le implicazioni finanziarie vedere i decreti del 4 agosto e 10 settembre 2003, che modifica il Codice delle assicurazioni per i danni derivanti da calamità naturali.

A questo link si può trovare il testo completo del decreto ministeriale del ministro dell’Interno del 23 dicembre 2016 del Journal Officiel.

Compilazione delle franchigie

  • per veicoli terrestri assicurati “tutti i rischi”, a prescindere dal loro uso, l’importo deducibile è € 380 per ogni veicolo danneggiato. Tuttavia, per i veicoli terrestri a motore per uso aziendale, sarà applicata la franchigia in base al contratto, qualunque sia maggiore;
  • per immobili ad uso residenziale e di altri beni per uso non professionale, l’importo deducibile è 380 €;
  • per i beni per uso professionale, l’importo detraibile è pari al 10% della quantità di danni senza essere soggetto a un minimo di 1140 €.

Per le attività diverse da veicoli terrestri, in un comune senza Plan de Prévention des Risques (PPR) per il rischio oggetto di un decreto sul riconoscimento dello stato di calamità naturale, la franchigia viene regolata in base al numero di constatazioni dello stato di disastro si è verificato per il medesimo rischio nei cinque anni precedenti la data della nuova constatazione, come segue:

1^ e 2^ constatazione: l’applicazione della franchigia
3^ constatazione: il raddoppio della franchigia
4^ constatazione: triplicazione della franchigia
5^ e seguenti conclusioni: quadruplicazione della franchigia

Le disposizioni di cui sopra non sono più applicabili dall’attuazione del Plan de Prévention des Risques (PPR) perché l’oggetto della conatatazione è compreso nello stato di calamità naturale del comune. Essi riprendono i loro effetti in assenza dell’approvazione PPR entro un periodo di quattro anni dalla data del decreto prescrive il PPR.

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Fonte: Corse Net Infos

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